Sentenza n. 12422/22 della Cass.
Il prof. avv. Filippo de Jorio ha ottenuto nell’anno 2021 e nell’anno 2022 due importanti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La prima, 12422/22 della Corte di Cassazione a S.S.V.V. riguarda Il parere di congruità della parcella quale valida prova a supporto del decreto ingiuntivo per il recupero del compenso dell’avvocato.
Tale decisione si è originata dal Parere favorevole del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a cui il de Jorio si era rivolto affinché ai sensi del comma 1 0 dell'art. 363 cod. proc. civ., fossero enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali, dato che tutti i decreti ingiuntivi presentati venivano rigettati, nonostante fossero corredati da prova documentale dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell'ordine.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19427/2021 ha condiviso il parere del Procuratore Generale così statuendo:
“In definitiva, va accolta la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione e così affermati i seguenti principi di diritto: «In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. cit., l'abrogazione dell'art. 636 cod.proc.civ. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.».
La seconda sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 12422/22 del 19 aprile 2022, accogliendo il gravame del prof. de Jorio contro una sentenza del Consiglio di Stato che negava la giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato la giurisdizione di quest’ultimo nelle controversie concernenti le università pontificie e, nella specie , la Pontificia Università Lateranense, P.U.L. quando si discuta di “atti compiuti jure gestionis ipotesi che, diversamente, si tradurrebbe in una iniqua limitazione dei diritti dei contraenti privati”.
La detta università, negava l’accesso ai suoi corsi nei confronti di laureati italiani , malgrado l’Accordo di reciprocità sottoscritto nel 2019 tra lo Stato Italiano e lo Stato Vaticano che in base agli artt. 1 e 2 del Testo del D.P,R. 27/5/2019 n. 63, rubricati rispettivamente: “Ambito di applicazione” e “Corrispondenza tra titoli accademici” così dispongono:
“Il presente Accordo regola, secondo i principi e le regole della Convenzione di Lisbona , il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio, come dei titoli di studio ottenuti presso le Istituzioni della Formazione superiore delle Parti al fine di facilitare gli studenti, i ricercatori, ed i possessori dei titoli di studio della formazione superiore di queste Istituzioni nell’accesso alla istruzione superiore, nel proseguimento degli studi accademici e nel conseguimento dei titoli accademici nelle rispettive Istituzioni della formazione….”.